Nell'ambito delle Verifiche Fiscali sono previsti una serie di Diritti e Garanzie per ciascun contribuente, fra le quali quelle previste dall'art 12 Legge 212 del 2000 che prevede ad esempio quanto segue: "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza".
La Cassazione ha dunque di recente meglio precistato i limiti ai diritti del contribuente, con la recentissima ordinanza del 7 settembre 2020 n 18624, specificando come la tutela del contraddittorio per il contribuente è costituita proprio dalla suddetta previsione normativa di un apposito termine di sessanta giorni.
E' bene sapere però che in caso di accesso mirato ai locali dell'impresa al fine di acquisire documentazione e laddove le operazioni di verifica non siano state compiute presso la sede del contribuente, ma presso gli uffici finanziari, viene ritenuto che detto termine di 60 gg. debba decorrere, non dalla consegna di un apposito verbale di chiusura delle operazioni di verifica, bensì dal rilascio del verbale di consegna dei documenti (con indicazione in esso dei documenti prelevati), senza che possa, invece, ritenersi che il contribuente debba ulteriormente ricevere un successivo verbale di chiusura delle operazioni di verifica e "senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate".
Continua a seguire gli aggiornamenti in materia di Consulenza alle Imprese sulla pagina Blog del nostro sito e per maggori informazioni contattaci via e-mail oppure al numero 051/0216069 oppure chiedi consulenza online allo studio legale.