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ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO : quali sono gli effetti della pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione nel Registro delle Imprese?

Nell'ultimo articolo avevamo parlato dell'accordo di ristrutturazione del debito e dell'importanza di farsi assistere da un avvocato esperto sin dall'inizio della procedura.

Oggi vorremmo, invece, mettere in luce perché molti imprenditori decidono di intraprendere questa strada e quali sono, quindi, i vantaggi che derivano dalla conclusione dell'accordo.

 

Al termine della fase di trattative, l'impresa presenterà in Tribunale la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione. Qualora tutti i requisiti previsti dalla legge siano rispettati, il Giudice emetterà il provvedimento di omologazione e convaliderà, così, l'accordo raggiunto.

 

A questo punto, l'imprenditore dovrà provvedere alla pubblicazione dell'accordo nel Registro delle imprese.
Sarà da questo passaggio che si produrranno effetti particolarmente favorevoli per l'azienda in crisi.
Vediamoli di seguito.

 

Innanzitutto, è proprio dal giorno della pubblicazione che l'accordo acquisterà efficacia giuridica e avrà, quindi, effettivo valore nei confronti delle parti.

 

Un altro importante effetto è quello di determinare il divieto per i creditori dell'impresa di iniziare o proseguire delle azioni cautelari o esecutive (es: sequestri, pignoramenti) sul patrimonio del debitore per i 60 giorni successivi.
Stiamo parlando di quei creditori il cui credito derivi da titoli o cause anteriori alla data di pubblicazione.
Il divieto si traduce, inoltre, nell'impossibilità di acquisire titoli di prelazione ovvero privilegi nel soddisfacimento sui beni del debitore.

 

Al contrario, con la conclusione dell'accordo di ristrutturazione non si avrà l'effetto di sospendere la procedura prefallimentare eventualmente in essere. Il procedimento prefallimentare, infatti, non può essere assimilato ad una procedura esecutiva o cautelativa.

 

Tuttavia, è bene segnalare, che l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione determinerà effetti legali "protettivi" anche nell'ipotesi di eventuale successivo fallimento.
In particolare, tali effetti consisteranno nell'esenzione dall'azione revocatoria di atti, pagamenti e garanzie posti in essere nell'esecuzione dell'accordo, e nella prededuzione dei finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, per il superamento della situazione di crisi.

 

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