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CESSIONE DEL CREDITO ED ONERE DELLA PROVA.

Sempre più spesso un debito originariamente contratto con una banca o con altro ente finanziario, laddove non interamente estinto, diviene oggetto di cessione ad altro istituto di credito o ad altra società, spesso appositamente dedita a tale specifica attività di recupero dei crediti.

La legge vigente prevede che la cessione del credito diventi efficace, anche nei confronti del debitore tenuto al pagamento, solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti, con il quale vengono descritte e riportate specificamente tutte le caratteristiche comuni di tutti i crediti ceduti. La Banca d'Italia inoltre prevede che il debitore ceduto debba ricevere  apposito avviso dell'avvenuta cessione appena possibile, dopo la compiuta operazione di cessione.

Tuttavia è bene considerare che la cessione del credito non equivale mai ad una rinnovazione dello stesso e che pertanto - specie nei frequenti casi di cessione del credito a distanza di notevole tempo dall'insorta obbligazione - sarà sempre opportuno verificare l'effettiva sussistenza di tutti quei requisiti previsti (in primis l'eventuale intervenuta prescrizione, l'effettiva legittimazione sostanziale e la relativa prova documentale) per la richiesta di pagamento avanzata dal soggetto cessionario del credito e tale onere probatorio incomberà chiaramente a carico del soggetto creditore che avanza la domanda di completo pagamento nei confronti del soggetto debitore "ceduto".

 

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