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DEBITI E PROCEDURA FALLIMENTARE: secondo le Sezioni Unite della Cassazione è inammissibile l'azione revocatoria contro il soggetto fallito

La Suprema Corte di Cassazione veniva chiamata a pronunciarsi a sezioni unite sulla questione dell'inammissibilità dell'azione revocatoria, fallimentare od ordinaria, rivolta nei confronti di una procedura concorsuale.
 
La vicenda prendeva le mosse dall'azione revocatoria avviata da parte del falllimento di una società srl nei confronti del fallimento di una società coop avente ad oggetto un atto di cessione di azienda concluso tra le parti prima dell'apertura della procedura fallimentare.
La Corte d'Appello aveva dichiarato improponibile la revocatoria contro il soggetto fallito poiché promossa in violazione dell'art. 51 Legge Fallimentare secondo cui "dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento".
 
Tuttavia, il fallimento della srl proponeva ricorso in Cassazione deducendo che l'art. 51 L.F. non troverebbe applicazione nei confronti dell'azione revocatoria ordinaria.
 
Stante i diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sull'argomento e stante la rilevanza della questione, la prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 1894 del 25 gennaio 2018, trasmetteva gli atti di causa al Primo Presidente al fine di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite della Corte medesima.
 
La controversia veniva quindi decisa con sentenza n. 30416 del 23.11.2018 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con cui veniva dichiarata l'inammissibilità dell'azione revocatoria, non solo fallimentare ma anche ordinaria, nei confronti di un fallimento stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni. 
Come si legge dalla sentenza medesima: "il patrimonio del fallito è (...) insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa".
 

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