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DEBITI TRIBUTARI - DIRITTO PENALE: non è punibile il debitore che paga l'intero debito tributario prima dell'accertamento.

Il D.lgs. n. 74 del 2000 disciplina i reati tributari.

 

Per alcuni di questi reati, in particolare per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di presentazione di dichiarazione fraudolenta o infedele, l'art. 13, comma 2, prevede che il contribuente possa evitare la condanna penale qualora provveda a saldare completamente il proprio debito tributario, comprese sanzioni ed interessi.

 

Con la recentissima sentenza n. 26529/2020 la Corte di Cassazione Penale ribadiva che "il pagamento integrale del debito con l'Erario comporta la non punibilità" poichè effettuato a determinate condizioni, ovvero che il saldo avvenga:
1) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo;
2) e sempre che l'autore del reato non abbia ancora ricevuto accertamenti, ispezioni o verifiche amministrative e penali.

 

E' prevista, poi, una riduzione della pena nel caso il pagamento del debito tributario sia effettuato prima del vero e proprio inzio del processo penale, ovvero la possibilità di scegliere il patteggiamento della pena qualora l'imputato provveda al saldo oltre i predetti termini.

 

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