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DIRITTI DELLE SUCCESSIONI e DONAZIONI: quando e come è possibile revocare una donazione?

La donazione è un contratto attraverso il quale una persona (detto donante) trasferisce, per spirito di liberalità, un bene ovvero un diritto ad un'altra persona (detto donatario).

Si tratta di un atto che comporta un arricchimento del patrimonio del donatario per spontanea volontà del donante, senza che quest'ultimo, quindi, percepisca un corrispettivo ovvero una controprestazione.

 

La donazione deve avere la forma dell'atto pubblico e, pertanto, essere redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato ad attribuire al documento pubblica fede.

 

Un aspetto molto importante delle donazioni è lo specifico rilievo che acquisiscono nell'ambito dei diritti successori.
Quando disposte in favore dei figli o del coniuge, esse vengono in considerazione quale "anticipo" sulla futura successione; quando ricevute dagli eredi legittimari, esse vanno imputate alla loro quota di legittima; pertanto, se le donazioni fatte in favore di un erede ledono i diritti dei legittimari potranno essere colpite da azione di riduzione.

 

Una circostanza che può dare luogo a incertezze e problematiche giuridiche è quella della revoca della donazione.

Tecnicamente il donante può revocare la donazione in due casi:
1. per sopravvenienza di figli o discendenti;
2. per ingratitudine del donatario.

 

In entrambi i casi la revoca non avviene automaticamente, ma deve essere domandata dal donante.

Il primo caso rappresenta un'ipotesi di ripensamento rispetto ad una donazione effettuata in favore di un soggetto a causa della sopraggiungere di un figlio o comunque di un discendente.
Il secondo caso, invece, si può verificare quando il donante ravvisa un comportamento scorretto e illecito da parte del donatario tale da renderlo immeritevole a ricevere la donazione.

 

Occorre, infine, evidenziare che la revoca non può avvenire in qualsiasi momento.
Esistono, infatti, dei termini di prescrizione che sono rispettivamente: 5 anni nella prima ipotesi, decorrenti dalla sopravvenienza del figlio, e un anno nella seconda ipotesi, decorrente dalla scoperta della condotta irriconoscente.

 

Il nostro Studio, esperto in diritto successorio, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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