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DIRITTO BANCARIO - ILLEGITTIMITA' MUTUO: il Giudice stabilisce che l'erronea indicazione dell'ISC (Indicatore sintetico di costo) determina responsabilità pre contrattuale della Banca.

Con la recente Sentenza del Tribunale di Torino, n. 3226 del 22 settembre 2020, è stato precisato un principio molto importante a tutela del cliente che stipula un contratto di mutuo.

 

Spesso, infatti, dall'analisi del contratto emerge che la Banca errava l'indicazione del c.d. I.S.C. ovvero Idicatore Sintetico di Costo.
Tale dato rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, che ha una funzione di informare il cliente circa il costo totale effettivo del finanziamento prima di firmare il contratto.

 

Ebbene, secondo il Giudice piemontese, la difformità tra l'ISC indicato in contratto e l'ISC concretamente applicato dalla Banca, comporta la violazione dei doveri di informazione nei confronti del cliente.
Ciò significa che, seppur non in tutti i casi si giungerà alla nullità dell'intero contratto di finanziamento, sarà comunque dichiarata la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della Banca, con conseguente possibilità di condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in favore del cliente.

 

A tal proposito è necessario che sia provato il danno e la sua diretta dipendenza dal comportamento scorretto dell'Istituto di credito.

 

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