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DIRITTO SUCCESSORIO E DONAZIONI: è possibile fare una Donazione senza andare dal Notaio?

La donazione è un vero e proprio contratto con cui un soggetto (detto donante) arricchisce un altro soggetto (ovvero il donatario) per spirito di liberalità, cioè senza pretendere niente in cambio.

 

Il nostro ordinamento stabilisce che la donazione sia fatta con la forma solenne dell'atto pubblico. Ciò significa che occorre recarsi da un notaio e, alla presenza di due testimoni, firmare il contratto di donazione.

 

Ma è possibile donare un bene o del denaro senza andare dal notaio?

Secondo il codice civile è possibile sono se si tratta di una donazione di modico valore con contestuale consegna al donatario del bene o della somma di denaro.

 

Ma cosa si intende per "modico valore"?

Per stabilire se una donazione è di valore "modico" si confronta il valore del bene che si vuole donare e la condizione patrimoniale del donante.

 

Così, ad esempio, rispetto ad una donazione avente ad oggetto una somma di denaro effettuata in favore di un figlio si dovrà tenere conto del reddito percepito dai genitori.
Sarà il Giudice a decidere caso per caso quando il valore della donazione possa considerarsi modico.

 

Una cosa è certa, tuttavia, la donazione di un bene immobile non sarà mai considerata modica e, pertanto, dovrà sempre avvenire con atto pubblico.

Esiste, però, un'eccezione a tale regola. E' il caso della c.d. Donazione indiretta di cui parleremo nei prossimi approfondimenti.

 

Salvo questa ipotesi, la donazione fatta senza atto notarile è nulla e chiunque potrà impugnare il contratto di donazione senza limiti di prescrizione.

 

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