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EREDITA' : chi eccepisce l'esistenza di altri eredi deve darne prova

Caio, creditore del de cuius, citava in giudizio Tizia, moglie del defunto ed erede, al fine di ottenere il pagamento del proprio credito.
Tizia veniva condannata a corrispondere la somma di denaro chiesta da Caio sia in primo che in secondo grado.
La causa arrivava, quindi, in Cassazione.

 

La moglie del de cuius sosteneva di essere stata ingiustamente condannata a pagare l'intero debito del defunto coniuge sull'erroneo presupposto che fosse lei l'unica erede.
Secondo Tizia, infatti, il marito aveva fratelli e sorelle che, in qualità di coeredi, saranno tenuti a contribuire al pagamento dei debiti de de cuius in proprorzione alle loro quote.

 

A dimostrazione di ciò depositava una copia del certificato anagrafico dei figli nati dai genitori del defunto.

Tuttavia, tale documento, non permette di sapere se, ad esempio, questi fratelli o sorelle siano ancora in vita.

 

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17122/2020, riteneva quindi insufficiente la prova offerta da Tizia e affermava il principio secondo cui chi eccepisce l'esistenza di altri coeredi "ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica , il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi".
Per queste ragioni, Tizia veniva condannata al pagamento dell'intero credito in favore di Caio.

 

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