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EREDITA' E SUCCESSIONI: nessuna sanatoria per il TESTAMENTO FALSO

Nel caso di testamento falso non è mai possibile alcuna sanatoria.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza 28 maggio 2020 n 10065.
 
Infatti in tale ipotesi è del tutto escluso che gli eredi possano dare conferma o esecuzione alle disposizioni ivi contenute, poiché manca totalmente l'imprescindibile presupposto della volontà del testatore.
 
Pertanto non sarà mai applicabile quanto previsto dall'art. 590 cod. civ. che, nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria, che sia comunque frutto della volontà del de cuius.
 
La Suprema Corte conferma, quindi, il principio secondo cui la non autenticità della scheda testamentaria esclude la sanatoria contemplata dall'art. 590 c.c., non avendo alcun rilievo la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, nè l'indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunto.