Studio Legale Bologna
051.0216069      [javascript protected email address]
Studio Legale Di Giovine

FERMO DEL VEICOLO. DIRITTO AL PREAVVISO E UTILIZZO PER ATTIVITA' LAVORATIVA.

In caso di situazione debitoria di natura fiscale la legge (art. 86, comma 1, DPR n. 602/73) prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore attraverso lo strumento dell'iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Tuttavia prima ancora di procedere a detto fermo, viene sempre inviato un preavviso per consentire di regolarizzare spontaneamente la propria posizione debitoria.
Occorre tuttavia tenere presente che - in base alla legge (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73) - il fermo amministrativo non viene iscritto se si dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione che eventualmente si esercita. Il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà (sia per persona sia per persona giuridica) e l'utilizzo del veicolo deve avere rilevanza per l'attività d'impresa o professionale.

 

Lo Studio legale DI Giovine offre assistenza e consulenza nell'ambito del diritto tributario ed ereditario.
Se dopo la lettura di questo articolo ti restano dubbi o interrogativi non esitare a contattare lo Studio per maggiori informazioni.

 

Per tutti gli aggiornamenti continua a seguire le nostre news sulla pagina Blog del sito.