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SUCCESSIONI: l'adempimento del LEGATO da parte degli eredi.

Nel precedente articolo abbiamo parlato del LEGATO ovvero di quella disposizione testamentaria in forza della quale un soggetto, spesso estraneo alla famiglia, subentra in uno o più rapporti giuridici individuati dal de cuius.

 

Si era fatto l'esempio del legato con cui il testatore trasferisce in favore del legatario la proprietà di un immobile oppure di altri beni di famiglia come i gioielli, e si era evidenziato come esso, a differenza dell'eredità, operi automaticamente senza bisogno di accettazione.

 

Così, in particolare, prendendo l'esempio del legato con cui il defunto lascia al legatario i suoi gioielli, il trasferimento della proprietà avverrà automaticamente dal momento di apertura della successione.

 

Ciò detto, tuttavia, nella realtà non è sempre così agevole per il legatario disporre dei beni di cui è diventato proprietario.
Questo perchè nella maggior parte dei casi, chi è in possesso di tali bene sono gli eredi.

 

Secondo il nostro ordinamento, gli eredi sono tenuti, c.d. Onerati, ad adempiere la prestazione del legato, salvo che il testatore abbia incaricato una persona determinata.
Quindi, sempre tornando al nostro esempio, gli eredi in possesso dei gioielli saranno tenuti a consegnarli senza indugio nelle mani del legatario.

 

E cosa accade se essi si rifiutano?
Si tratta di situazioni che i nostri clienti non di rado ci rappresentano.
Chiaramente occorre per prima cosa appurare le ragioni del rifiuto.
Solo una volta ricostruito l'intero scenario sarà possibile valutare come agire a tutela del legatario.

 

Lo Studio legale rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e per illustrare caso per caso le migliori soluzioni percorribili.

 

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