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SUCCESSIONI : come si determina il valore della quota di cui il defunto poteva disporre nel testamento ovvero della c.d. quota disponibile?

La questione della violazione della quota di legittima è tra quelle che più spesso vengono poste all'attenzione dell'Avvocato.

Il legittimario che si vede lesi i suoi diritti da disposizioni testamentarie ovvero donative potrà agire giudizialmente, tramite il proprio avvocato, per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive e la reintegrazione della propria quota.

 

Secondo l'art. 554 del nostro codice civile: "le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima"; e per quanto riguarda le donazioni, all'art. 555, comma 1, c.c. è previsto che: "le donazioni il cui valore eccede la quota del quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima".

 

Ma come si fa a determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva liberamente disporre ovvero della c.d. quota disponibile?

 

Si tratta di un'operazione molto importante, in quanto, come ben sappiamo, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quale limiti è stata violata la sua quota di legittima e per fare ciò dovrà per prima cosa determinare con esattezza il valore della massa ereditaria e successivamente quello della quota disponibile e della quota indisponibile, ovvero la c.d. riserva.

 

Secondo il nostro ordinamento, per compiere questa operazione, occorrerà innanzitutto procedere alla formazione del compendio dei beni relitti, cioè di tutti i beni appartenuti al defunto, ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione (si determinerà in questo modo l'attivo ereditario). Dopodiché, si dovranno detrarre dall'attivo i debiti del de cuius che saranno valutati sempre con riferimento alla data di apertura della successione (l'ammontare dei debiti costituirà , quindi, il passivo).

 

E' bene precisare, che i debiti che costituisco il passivo ereditario non sono soltanto i debiti propri del defunto ma anche quelli sorti in occasione della sua morte e che sono conseguenza necessaria dell'apertura della successione, quali il pagamento dell'imposta di successione e le spese funerarie e di sepoltura, la compilazione dell'inventario e la formazione delle quote.

 

Dalla sottrazione di attivo e passivo si otterrà il c.d. Relictum, che rappresenta in sostanza l'ammontare dei beni del de cuius al netto dei debiti.

Il passaggio successivo è quello di svolgere una riunione fittizia dei beni, cioè si sommano tra loro il valore del c.d. Relictum e quello del c.d. Donatum.
Per Donatum si intende il valore complessivo dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, che andrà stimato, in relazione ai beni immobili e mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione, e con riferimento alle somme di denaro secondo il loro valore nominale.

 

Si otterrà, in questo modo, l'effettiva massa ereditaria da cui sarà possibile ricavare l'ammontare delle quote di riserva, sulla base delle quote che spettano per legge agli eredi necessari, e di quella disponibile.
Ecco tutte le possibili ipotesi:
- un coniuge senza figli e senza ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari ad 1/2 della massa. La quota disponibile è dunque pari anch'essa a 1/2 della massa;
- un coniuge e un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/3, così come quella spettante al figlio. La quota disponibile sarà dunque del restante terzo;
- un coniuge e più di un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/4, mentre i figli – indipendentemente dal numero – concorrono a dividersi metà della massa (se dunque i figli saranno due, spetterà a ciascuno 1/4 della massa; se sono tre, spetterà a ciascuno 1/6; se sono quattro, 1/8 ciascuno, ecc...). La disponibile, in tal caso, è pari ad 1/4;
- un coniuge senza figli(o nipoti) ma con ascendenti: metà della massa spetta al coniuge, 1/4 spetta ai vari ascendenti. La disponibile è dunque di 1/4;
- un figlio senza coniuge: la sua quota di successione necessaria è pari alla metà della massa, e dunque la disponibile è pari alla metà;
- due o più figli senza coniuge: spetta loro, proporzionalmente, una quota pari a 2/3 della massa, determinando così una quota disponibile pari ad 1/3 della massa;
- ascendenti senza coniuge: la legge riserva loro una quota di successione necessaria pari ad 1/3, e dunque la quota disponibile sarà pari a 2/3.

 

Va inoltre considerato che il coniuge superstite ha, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia e il diritto di uso su beni mobili in essa presenti. Questo ulteriore e concorrente diritto di godimento (ovvero il suo controvalore economico) grava per intero sulla quota disponibile.

 

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