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SUCCESSIONI : la revoca del TESTAMENTO espressa o tacita?

Il nostro ordinamento definisce il testamento come un atto revocabile e riconosce al testatore il diritto "irrinunciabile" di esercitare tale rinuncia.
Ciò significa che il testatore potrà il qualsiasi momento decidere di revocare le disposizioni testamentarie.

 

Ma in che modo dovrà essere effettuata la revoca per essere considerata valida?

 

La legge stabilisce che la revoca è espressa quando sia contenuta in un nuovo testamento ovvero in un atto ricevuto da notaio.
In particolare, il testatore può redigere un nuovo testamento con cui espressamente revoca quello precedente.

Oppure, potrà redigere un nuovo testamento con cui, oltre a dichiarare espressamente di revocare quello precedente, provvederà a dettare delle nuove disposizioni testamentarie.

 

O ancora, come anticipato, la revoca del testamento potrà avvenire tramite la redazione di un atto pubblico ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni.

 

Ma cosa si intende, allora, con revoca tacita?
E' l'ipotesi in cui il testatore scrive un testamento posteriore che non revoca espressamente quello antecedente, ma che, tuttavia, contiene delle nuove disposizioni che sono in contrasto con quelle precedenti e che, pertanto, le andranno a sostituire.

 

Vediamo un esempio: il de cuius decide con testamento del 10 giugno 2020 di lasciare in eredità un determinato immobile a Tizio. Tuttavia, con un testamento successivo a quella data, decide di donare lo stesso identico immobile a Caio.

E' evidente che, benchè il de cuius non abbia espressamente detto che non vuole più lasciare il bene a Tizio, la successiva disposizione sia incompatibile con la prima.

 

In questi casi, quindi si ritiene che il testatore abbia tacitamente revocato le disposizioni antecedenti incompatibili con le volontà espresse in seguito.

 

E' bene, però, ricordare che se per qualsiasi ragione il testamento posteriore fosse nullo, allora non sarà idoneo a revocare il testamento precedente.

 

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