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SUCCESSIONI - EREDITA' - IMPUGNAZIONE TESTAMENTO: il testamento orale è valido ?

Spesso ci si domanda: è possibile fare un testamento orale? Sono valide le ultime volontà trasmesse a voce?

 

Per il nostro ordinamento, l'unico modo per fare un testamento orale è in presenza di un notaio, ossia dettando a questi le ultime volontà. Il notaio deve, infatti, trascriverle in un documento scritto: sarà quest'ultimo dunque il vero e proprio testamento che avrà effetti e sarà vincolante tra gli eredi.
 
Le dichiarazioni di volontà espresse "sul letto di morte", pertanto, non potranno rappresentare un testamento orale e gli eredi non saranno, quindi, tenuti ad adempierle.
 
Esiste tuttavia una situazione in cui il testamento orale ha la possibilità di essere "salvato" dalla nullità.
Ciò succede quando gli eredi, di comune accordo, decidono di attuare le volontà del defunto nonostante la nullità del testamento.

 

Nella pratica, infatti, non è l'ordinamento a dichiarare nullo un testamento verbale. Occorre che ci sia una apposita azione giudiziale e una specifica richiesta da parte di uno dei soggetti interessati. Ciò significa che se tutti gli eredi sono d'accordo e nessuno agisce innanzi alle autorià, allora, il testamento resterà valido anche se astrattamente nullo.
 
E', poi, importante sapere che una volta data esecuzione alle volontà espresse oralmente dal testatore non vi sarà più possibilità di tornare indietro.
 
Infatti, chi esegue le ultime volontà espresse verbalmente dal testatore non può poi contestarle in un momento successivo. Ne deriva che un testamento attuato dagli eredi di comune accordo, nonostante la forma verbale, diventa automaticamente valido.
 
Si tratta di un orientamento condiviso da parte della dottrina, tuttavia, è bene sottolineare, che altri giuristi sostengono, al contrario, che un testamento pronunciato oralmente è come se non fosse mai avvenuto e, quindi, non sarebbe possibile alcuna sanatoria o convalida, nemmeno da parte di coloro che lo avevano inizialmente eseguito.
 
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