Secondo il nostro Codice civile esistono alcuni soggetti che, in virtù del particolare rapporto intercorrente con il testatore, non sono ammessi a ricevere per testamento.
Ma vediamo nello specifico chi sono queste persone.
Appartengono a questa categoria, innanzitutto, il notaio o altro pubblico ufficiale che abbia contribuito alla redazione e pubblicazione del testamento, nonché i testimoni, o anche l'interprete, che siano intervenuti nella formazione del testamento pubblico.
In secondo luogo, saranno incapaci a ricevere per testamento il tutore o il protutore del de cuius. Il codice considera nulle, infatti, le disposizioni testamentarie redatte in favore del tutore o protutore da parte della persona sottoposta a tutela.
Vi è, però, un'eccezione, ovvero il caso il cui il tutore sia un ascendente, discendente, fratello o sorella o coniuge del testatore.
Nel prossimo articolo vedremo, invece, se è possibile per il de cuius nominare quale beneficiario del testamento il proprio amministratore di sostegno.
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