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Sovraindebitamento e Piano del Consumatore. Quando i creditori possono fare opposizione?

Di particolare interesse e di frequentissima attuazione nell'attuale fase economica, risulta la possibilità (per colui che abbia una situazione di sovraindebitamento derivante da debiti di natura personale, ossia quale c.d. "consumatore"), di far ricorso alla procedura prevista per la formulazione di un piano del consumatore.

Infatti la ormai nota Legge n 3 del 2012, è stata recentemente modificata in favore della pià ampia possibilità per il debitore-consumatore di addivenire alla c.d. "esdebitazione", mediante una valutazione unicamente rimessa al giudizio del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Pertanto il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

 

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